La “decima” in Vigolana


Quando si parla di tasse e contribuzioni in vigore nei secoli andati nella Vigolana quattro erano i beneficiari cui andavano indirizzate le maggiori imposte:

  • il feudatario, che vantava diritti sia verso il singolo che verso la comunità: variavano dalla dècima alle primizie (in natura), dalle entrate livellari, al balzello in danaro alle opere gratuite;
  • il clero, che traeva cespiti dalla decima, dalle primizie, dalle entrate livellari (affittanze temporanee al singolo Vicino di beni fondiari esclusivi);
  • l’amministrazione comunale, ad essa appartenevano in base allo Statuto ed alle Carte di Regola, certe voci di bilancio ordinario e straordinario rapportate alla valutazione dei beni dei Vicini;
  • la Camera (o Mensa) vescovile di Trento alla quale dovevano pervenire semestralmente le specifiche contribuzioni in denaro da parte delle comunità, chiamate Stèore.

La più antica imposizione conosciuta era al dècima versata al feudatario ed al clero, risalente alla formazione delle nostre comunità e rimasto in auge in Trentino fino agli inizi del novecento. Attineva ai proventi agricoli e silvestri, consisteva nel prelevamento di un decimo del raccolto con l’obbligo di consegna al logo solito che per i Vigolani corrispondeva al porticato (emporio) dinnanzi alla Chiesa di San Rocco a Vattaro.

Dal settecento il “logo solito” venne spostato alla Ca’ Rustega con il suo piazzale chiamato “Ara de le Dèzime”, ora scomparso.

Tra i prodotti agricoli depositati, si poneva attenzione alle due classi in cui i prodotti delle campagne erano divisi:

  1. la dècima delli menuti comprendente le biade in genere, la canapa coltivata, le castagne e gli animali da cortile;
  2. la dècima delle biade grosse, segala, orzo, rape, tutti i legumi e più tardi il frumento.

I contribuenti sparsi per la giurisdizione erano elencati in precisi registri, detti Urbari, con la nota del bene posseduto (campo, prato, vigneto, cesura, casaq, maso), la località, presunto ricavo annuale e tipo di prodotto, onere dovuto in base alla previsione, anche se questa veniva posi sostituita da una facile stima effettuata ad ogni raccolto dai decimanni. Ogni riferimento sulla ripartizione delle dècima è ricavabile da un Atto del 13 ottobre 1391, dove vi si apprende che per la Vigolana il tributo era versato in ottavi (non in decimi) per via del normale surplus di produzione rispetto altre aree, divisi in 5/8 al feudatario, 2/8 alla dinastia 1/8 al sacerdote.

Altri balzelli erano le primizie dovute dalla plebe e le regalìe al Clero. ad esempio il padre di famigluia doveva donare l’agenllo o il capretto al pievano o parroco che avesse battezzato il primo nato dopo la Pasqua con la nuova acqua di fonte. Tra le primizie e regalìe localmente intese come un tutt’uno erano compresi anche i prodoti agresti; questo confermato da un eleco del sec. XVI, ad uso della canonica, in cui si legge che;

…tutti i Livelli el Primitiae et Regalìe che vengono raccolti in Caldonatio, Calceranica, Centa, Bosentino et Magazone, non che le prestationi al Paroco di Vigolo, sono al mesura vechìa de Caldonatio.

Accanto a questa, per maggioir comodo del beneficiario, erano state aggiunte posteriormente le Misure Viennesi, in vigore.

Anche la cacciagione era considerata una primizìa sottoposta alla scelta del feudatario, chiaramente definita con l’editto di mons. S.Trapp in data 11/05/1766, ossia:

Orso o Orsa, Cervo o Cerva, Capra o Capro selvatico, Lupo o Lupa, Volpe, Martorello o Martorella, Lotria, Tasso, Lepre, Schiratto, Ghiro, Marmotta, Istrice o sia Rizzo.

I metodi di cattura erano regolati da precisi disposti legali: occorreva licenza scritta di porto d’arma (solitamente Arcobuggio), rilasciato a persone incensurate e di provata esperienza venatoria; si eliminavano in tal modo forme di bracconaggio e possibile utilizzo dell’arma per altri scopi. Se il cacciatore prevedeva un battuta di caccia in altro Comune, doveva premunirsi del Passaporto di Caccia, un salvacondotto a doppia tassazione in favore del Comune di residenza e di quello di vicinato. In tutti i casi l’uomo doveva cacciare da solo, a diretto contatto della preda; non gli era concesso di:

…andare a caccia con sorta alchuna di cani né con brachi, nemmeno così detti da ferma.

Una multa di centro talleri era estesa per ogni tipo di istomento per pigliare il selvatico et uccellame che non rientrasse nelle dispozioni in materia, quale il tendere lacci sia a ramo che a terra e nemmeno trapole d’alcun genere. La stagione venatoria era versimilmente legata alla vita campestre, bensì era vietato drasticamente:

…andar ala caccia dele lepri et selvatici dietro le pedate di quelli sulla neve

(continua…)


Una risposta a “La “decima” in Vigolana”

  1. Bella e interessante ricerca. Nominate il feudatario. Chi fu nel corso del tempo? Fu anche il Principe Vescovo di Trento: secondo me si è la fam. Tabarelli de Fatis (spero di non sbagliarmi ) fu da lui nominata quindi rispondeva a lui. Comunque veramente complimenti!

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